dodis.ch/65843Lettera circolare del Consigliere federale Cotti, Capo del DFAE1
[Istruzione sulla politica svizzera dei diritti dell’uomo sul piano internazionale]
Mi rivolgo a voi con questo scritto, nell’intento di esporvi le grandi linee della politica svizzera dei diritti dell’uomo nel contesto internazionale e di attirare la vostra attenzione sui compiti delle rappresentanze diplomatiche in questo settore della nostra politica estera.
La politica svizzera dei diritti dell’uomo si fonda su un rapporto del Consiglio federale del 2 giugno 1982, che sottolinea in particolare il principio dell’universalità dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, così come l’importanza del loro rispetto per la pace e la sicurezza, ma anche per il benessere generale.2 Partendo dalla constatazione che il rispetto dei diritti dell’uomo è uno dei principi del diritto internazionale e uno dei fondamenti su cui poggiano le relazioni internazionali, il Consiglio federale ritiene che la politica dei diritti dell’uomo sia parte integrante della politica estera della Svizzera. La promozione dei diritti dell’uomo, della democrazia e dello stato di diritto figurano tra i cinque obiettivi prioritari della politica estera della Svizzera enunciati nel Rapporto del Consiglio federale sulla politica estera svizzera negli anni ’90, del 29 novembre 1993 (cfr. sommario e cifra 4.1.2 del rapporto).3 Una politica estera credibile e coerente impone di partecipare attivamente alla promozione e alla salvaguardia dei diritti dell’uomo nel mondo, ma implica pure una maggiore considerazione dei temi legati al rispetto dei diritti dell’uomo, dei principi democratici e dello stato di diritto, quando si tratta di prendere decisioni di fondo relative alla nostra politica estera, alla nostra politica economica estera o d’aiuto allo sviluppo.
Come la politica internazionale dei diritti dell’uomo, così la politica svizzera in materia si è sviluppata e consolidata in ambiti diversi nel corso dell’ultimo decennio. La Svizzera ha infatti aderito ad importanti strumenti di portata universale nel campo della protezione dei diritti dell’uomo: nel 1987 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e,4 nel 1992, ai due Patti internazionali relativi l’uno ai diritti sociali, economici e culturali l’altro ai diritti civili e politici.5 L’anno scorso le Camere federali hanno approvato l’adesione al secondo Protocollo facoltativo al Patto relativo ai diritti civili e politici, che mira all’abolizione della pena di morte,6 come pure alla Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione7 contro le donne.8 Infine, l’amministrazione federale sta esaminando la possibilità che il nostro paese aderisca alla Convenzione sul genocidio.9
La politica svizzera dei diritti dell’uomo mira alla protezione dei diritti fondamentali sul piano bilaterale e multilaterale. La formulazione, la coordinazione e l’esecuzione di questa politica rientrano nelle competenze della Direzione del diritto internazionale pubblico (Sezione dei Diritti dell’uomo), che collabora a questo proposito con i servizi interessati. Le rappresentanze svizzere contribuiscono in quest’ambito osservando la situazione, redigendo rapporti, intervenendo puntualmente e, in generale, adattando la politica svizzera alle condizioni del loro paese di residenza. A questo riguardo ci si può riferire al Documento finale della Conferenza mondiale sui diritti dell’uomo, tenutasi a Vienna nel mese di giugno del 1993. Il documento, dal titolo «Dichiarazione e programma d’azione», tratta questioni di principio spesso controverse ed è il prodotto del consenso della comunità internazionale.10 Uno strumento politico di riferimento sul piano universale al quale si può far capo tanto sul piano multilaterale in seno ad organismi internazionali, che sul piano bilaterale, nei rapporti con ogni singolo stato.11
Un’impostazione credibile della politica svizzera in materia di diritti dell’uomo deve poggiare su informazioni oggettive e dettagliate. Non posso quindi che sottolineare l’importanza dell’incarico che le rappresentanze svizzere all’estero assumono quando redigono rapporti sulla situazione dei diritti dell’uomo nel paese in cui agiscono. Le rappresentanze sono in particolare chiamate ad osservare i settori più rilevanti della vita pubblica del loro paese di residenza: la politica del governo relativa alle questioni che riguardano i diritti dell’uomo; la situazione effettiva e lo sviluppo dei diritti dell’uomo in ambito sociale, politico ed economico; il ruolo svolto in questo senso dai tribunali, dalla polizia e dalle forze armate; gli sforzi e i progressi per realizzare lo stato di diritto e la democratizzazione (in particolare per quanto riguarda certi paesi dell’Europa centrale e orientale). I rapporti dovrebbero mettere l’accento sulle violazioni gravi e ripetute dei diritti dell’uomo. I settori più rilevanti sono quelli trattati dai principali strumenti giuridici internazionali in materia di protezione dei diritti fondamentali. I rapporti delle rappresentanze permettono l’analisi della situazione dei diritti dell’uomo nei diversi paesi e rispondono a varie esigenze, quali: risposte a interventi parlamentari e a domande di cittadini o di ONG;12 informazione di base in vista di visite diplomatiche,13 della preparazione dell’aiuto ai paesi dell’Europa centrale e orientale14 o nell’ambito dell’aiuto allo sviluppo;15 risposte a richieste d’esportazione di materiale di guerra oppure,16 per concludere, risposte a domande relative allo statuto di «safe-country» e al principio di «non-refoulement».17
La politica del Consiglio federale che consiste in interventi puntuali sul piano bilaterale quando sia accertata una violazione dei diritti dell’uomo, poggia sui principi seguenti: il DFAE interviene prevalentemente nell’ambito di violazioni individuali per le quali dispone di informazioni oggettive, dettagliate e ottenute da fonte affidabile. Interventi di questo tipo hanno di regola maggiori possibilità di successo rispetto a denunce generalizzate sulla situazione in un paese.18 Questo approccio può contare su una lunga tradizione umanitaria del nostro paese, che per di più non deve fare i conti con un ingombrante passato coloniale. Una politica credibile in questo ambito non può limitarsi alle parole. L’accento è invece posto su interventi diplomatici discreti accompagnati, se necessario, da dichiarazioni ufficiali del Consiglio federale – che rappresentano in certi casi un mezzo appropriato di denuncia. Lo scopo ultimo di ogni intervento deve essere il miglioramento della situazione dell’individuo colpito nei suoi diritti fondamentali. Questo modo d’azione tiene conto del peso politico ed economico della Svizzera a livello internazionale e permette d’altro canto allo stato verso il quale l’intervento è diretto di salvare le apparenze. L’esperienza indica inoltre che gli effetti di un intervento sono tanto più concreti quanto più strette sono le relazioni economiche con il nostro paese. L’aiuto allo sviluppo svolge pure una funzione rilevante in questo senso. La Svizzera agisce di regola in modo indipendente, ma non esclude l’azione concertata con altri stati se le circostanze lo giustificano.
In linea generale, la decisione di intervenire in ambito bilaterale o multilaterale incombe alla centrale. Vorrei tuttavia sottolineare che le ambasciate devono assumere iniziative autonome in materia di protezione dei diritti dell’uomo e curare tutti i contatti utili a questo fine nel loro paese di residenza (per esempio con organismi governativi, con le Chiese, le ONG, i sindacati o i privati, quali giornalisti o avvocati).
Per il resto, l’istruzione sulla politica svizzera dei diritti dell’uomo sul piano internazionale, integrata nella collezione delle istruzioni del Dipartimento e allegata a queste linee, vi fornirà informazioni più precise e maggiori dettagli tecnici.19
Non mi resta che ringraziarvi nel modo più caloroso per il lavoro prezioso che già avete svolto. Sicuro di poter contare sulla vostra attiva collaborazione anche in futuro, vi prego di gradire, Signore, Signori, i miei saluti più cordiali.