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Documents Diplomatiques Suisses, vol. 25, doc. 180
volume linkZürich/Locarno/Genève 2014
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Archives | Archives fédérales suisses, Berne | |
▼ ▶ Cote d'archives | CH-BAR#E2001E-01#1982/58#4630* | |
Ancienne cote | CH-BAR E 2001(E)-01/1982/58 416 | |
Titre du dossier | Italienische Arbeitskräfte in der Schweiz (1971–1972) | |
Référence archives | B.41.11.1 • Composant complémentaire: Italien |
dodis.ch/35674
1. La firma del Processo Verbale del 22 giugno 19722, conclusivo dei lavori della Commissione Mista italo-svizzera per l’Accordo di Emigrazione, ha costituito una tappa importante dei rapporti italo-svizzeri in materia sociale.
Questo documento, che ha consentito di avviare a soluzione alcuni difficili problemi, per anni rimasti pendenti tra i due Paesi, è stato in gran parte il frutto delle intese derivanti dall’incontro di Ginevra del 21 giugno 19713. Tale incontro e la successiva sessione di Roma della Commissione Mista4, ten utasi nel giugno scorso, hanno rappresentato una felice fase negoziale che ha aperto la prospettiva di un chiaro e concreto accordo su tutti i pro blemi in discussione tra i due Paesi nel settore sociale. L’ulteriore riunione5, pre vista per la primavera del 1973, della Commissione Mista predetta, dovrebbe consentire di continuare e concludere felicemente l’importante trattativa in corso.
2. L’elemento centrale dell’intesa di base del 22 giugno 1972 è stata la soluzione del problema dei cosiddetti stagionali «fittizi», ai fini della graduale eliminazione delle disparità di trattamento che gravano su questi lavoratori.
La soluzione è stata prevista, da una parte come regolarizzazione del passato e, dall’altra, come una più pratica regolamentazione per l’avvenire:
a) quanto al passato è stata accettata, da parte svizzera, la regolarizzazione dell’esistente categoria degli stagionali «fittizi»6, i quali, pur avendo maturato il periodo di cui all’art. 12 dell’Accordo di Emigrazione italosvizzero7 (compimento di 45 mesi di lavoro in Svizzera nell’arco di 5 anni), non avevano ancora potuto ottenere il passaggio ad «annuali». Tale regolarizzazione, da attuarsi entro il 31 dicembre 1973, deriva dall’impegno del Governo Federale di applicare senza riserve l’art. 12 dell’Accordo a favore di tutti gli stagionali che già avessero maturato, e via maturassero, il diritto al passaggio ad «annuali».
La modalità ed i tempi di regolarizzazione – entro il 31 dicembre 1973 – dei circa 30–35 mila stagionali «fittizi», interessati dalle intese del giugno scorso, è ovviamente problema di pertinenza del Governo Federale. Fino ad oggi, tuttavia, è stata prevista la concessione di soli 12 mila permessi «annuali», ciò che corrisponde a circa un terzo del totale di tali stagionali.
Detta questione riveste carattere non soltanto tecnico, ma anche psicologicopolitico e il Governo italiano aspetta pertanto con fiducia l’emanazione quanto prima delle ulteriori misure federali sulla materia per l’attesa soluzione di tale problema, in armonia con le intese bilaterali di Roma;
b) quanto all’avvenire, il Governo svizzero precisava che:
«... la préoccupation la plus urgente du Gouvernement suisse est l’assainissement de la situation de ceux qu’on appelle les ‹faux saisonniers›, c’està-dire des travailleurs qui, tout en n’ayant qu’un permis saisonnier, tra vaillent en fait pendant presque toute l’année en Suisse. Le Gouvernement suisse a donc l’intention de poursuivre activement la politique consistant à donner progressivement à ces travailleurs des permis à l’année, ce qui leur permettra de faire venir leur famille et de changer librement de place, de profession et de canton». (Processo Verbale8 dei lavori della Commissione Mista italo-svizzera per l’Accordo di Emigrazione del 22 giugno 1972, n. 1, pag. 4, ultimo capoverso).
Nel medesimo Processo Verbale la delegazione svizzera indicava le seguenti modalità di attuazione:
«La délégation suisse déclare en outre que le Gouvernement suisse, compte tenu des objectifs de sa politique à long terme, se propose de franchir encore une nouvelle étape eu égard à la transformation des autorisations saisonnières en autorisations de séjour à l’année. À cet effet, le Gouvernement suisse est disposé à accorder, dès le 31 décembre 1975 au plus tard, la transformation complète en travailleurs à l’année de tous les saisonniers italiens qui, durant quatre ans consécutifs, auront séjourné régulièrement au moins 36 mois en Suisse pour y travailler». (Processo Verbale del 22 giugno 1972, n. 2.3, p. 11, primo capoverso).
3. Quanto sopra implica chiaramente che le autorità svizzere si sono impegnate a rendere possibile l’attuazione delle condizioni necessarie per la trasformazione in «annuali» degli «stagionali fittizi», consentendo la permanenza in Svizzera dei nuovi stagionali italiani per 36 mesi in 4 anni, cioè almeno nove mesi ogni anno.
Alla luce di tali espresse intenzioni del Governo svizzero, è con preoccupazione che il Governo italiano è venuto a conoscenza di una circolare9 diramata, il 22 ottobre scorso, dalla Polizia Federale degli Stranieri alle autorità cantonali competenti, la quale stabilisce che i permessi per nuovi lavoratori stagionali abbiano decorrenza dal 1 o aprile 1973 e debbano terminare entro il secondo sabato di dicembre: non potranno pertanto durare più di otto mesi e mezzo, rendendo impossibile il compimento dei richiesti nove mesi di lavoro.
Questa disposizione, ove non fosse tempestivamente corretta o integrata da altre disposizioni, renderebbe privo di contenuto e di pratici effetti l’accordo raggiunto nel giugno scorso circa una più spedita trasformazione degli stagionali in annuali. Essa risulta senza dubbio in contrasto con le già richiamate dichiarazioni programmatiche del Governo svizzero circa la riforma dello statuto dello stagionale, poiché la sua applicazione nella forma attuale comporterebbe la rapida ricostituzione di una consistente categoria di nuovi stagionali «fittizi» senza prospettiva di regolarizzazione sia pure dopo 4 anni.
Se quanto sopra venisse confermato, potrebbero aversi ripercussioni in Italia – che già cominciano a manifestarsi – presso le Organizzazioni sindacali, le Associazioni degli emigrati italiani ed anche in seno agli ambienti politici e parlamentari.
4. Si ritiene pertanto opportuno prospettare la delicatezza di tale situazione nel quadro dei tradizionali rapporti di amicizia tra i due Paesi e della già intensa collaborazione italo-svizzera nel settore sociale.
In considerazione del carattere e del rilievo che la questione ha ormai assunto, si confida che le Autorità federali vorranno riesaminare il problema con ogni attenzione ed urgenza ai fini di una soluzione conforme alle legittime aspettative che gli impegni contenuti nel Processo Verbale del 22 giugno 1972 hanno creato nei lavoratori italiani.
- 1
- Memorandum: CH-BAR#E2001E-01#1982/58#4630* (B.41.11.1). Vistato da M. Gelzer, A. R. Hohl e B. Stofer. Copie ulteriori del Dipartimento politico mandate all’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro del Dipartimento dell’economia pubblica e alla Polizia degli stranieri del Dipartimento di giustizia e polizia. Il memorandum è stato consegnato da G. Medici a P. Graber in occasione della visita ufficiale dell’11 dicembre 1972. Per la traduzione francese del memorandum cf. dodis.ch/35591.↩
- 2
- Processo verbale della riunione della Commissione mista italo-svizzera istituita dall’Accordo del 10 agosto 1964 relativa all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera tenutasi dal 15 giugno 1972 al 22 giugno 1972 a Roma del 22 giugno 1972, doss. come nota 1. Cf. anche doc. 177, dodis.ch/35595.↩
- 3
- Cf. il verbale di P.-Y. Simonin dell’incontro del 21 giugno 1971 tra A. Moro e P. Graber del 23 giugno 1971, dodis.ch/36273.↩
- 4
- Cf. nota 2.↩
- 5
- La riunione della Commissione mista, inizialmente prevista per il 4 luglio 1973 a Berna, è stata rinviata dall’Italia in seguito al progetto di nuove misure restrittive del Consiglio federale sulla manodopera straniera. Cf. il memorandum del Ministro degli Affari Esteri d’Italia all’Ambasciata di Svizzera a Roma del 25 giugno 1973, CH-BAR#E2001E-01#1987/78#3687* (B.41.11.1).↩
- 6
- Cf. DDS, vol. 25, doc. 49, dodis.ch/35728.↩
- 7
- Sull’Accordo fra la Svizzera e l’Italia relativo all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera cf. DDS, vol. 23, doc. 37, dodis.ch/30798.↩
- 8
- Per la versione in italiano del verbale del 22 giugno 1972 cf. nota 2.↩
- 9
- Circolare della Polizia degli stranieri alle polizie degli stranieri dei cantoni del 23 ottobre 1972, CH-BAR#E2001E-01#1982/58#374* (B.41.10.2).↩
Liens avec d'autres documents
http://dodis.ch/35674 | est la traduction de | http://dodis.ch/35591 |