Imprimé dans
Documents Diplomatiques Suisses, vol. 10, doc. 32
volume linkBern 1982
Plus… |▼▶Emplacement
Archives | Archives fédérales suisses, Berne | |
Cote d'archives | CH-BAR#E1004.1#1000/9#12569* | |
Titre du dossier | Beschlussprotokoll(-e) 13.08.-14.08.1930 (1930–1930) |
dodis.ch/45574
CONSEIL FÉDÉRAL
Procès-verbal de la séance du 14 août 19301
1395. Affäre Bassanesi
Procès-verbal de la séance du 14 août 19301
L’on. Capo del Dipartimento di giustizia e polizia ha esposto, nella seduta del 12 agosto, il caso dell’italiano Bassanesi, il quale, l’l 1 luglio, nel corso d’un volo da Lodrino a Milano e ritorno, ha gettato su quest’ultima città dei manifest! antifascist!2. Non v’è dubbio ehe abusando dell’ospitalità della Svizzera per sorvolare il territorio di un territorio [s/c, paese?] amico e commettere un atto di propaganda rivoluzionaria, Bassanesi è incorso in una pena. Bisogna, soprattutto, evitare ehe si rinnovino atti simili, i quali ci metterebbero in una situazione spiacevole di fronte al Governo italiano. La questione ehe si pone, e ehe il Ministero pubblico ha trattata in un memoriale3 distribuito ai membri del Consiglio, è di sapere quali disposizioni debbano essere applicate nella fattispecie. Entrano in considerazione: il decreto del Consiglio federale del 27 gennaio 19204 ehe regola la circolazione aerea in Isvizzera e l’articolo 41 del Codice penale federale5.
Il decreto ehe regola la circolazione aerea è certamente applicabile, essendosi Bassanesi reso colpevole di parecchie contravvenzioni aile norme di esso decreto. La pena puô raggiungere un anno di detenzione e 10000 franchi di multa. È possibile, in virtù di questo decreto, di comprendere nel procedimento: 1°. l’aviatore ehe accompagnava Bassanesi nel suo volo; 2°. il giudice di pace Martignoli, a Lodrino, e il suo domestico Cardis, i quali hanno agevolato l’atterramento dell’aeroplano ed aiutato a caricare i pacchi di manifesti; 3°. due individui stranieri ehe hanno trasportato i pacchi sul luogo d’atterramento; infine, Varesi, cassiere cantonale del Ticino, e Fiscalini, segretario presso il Dipartimento cantonale delle pubbliche costruzioni, i quali hanno fornito a Bassanesi la benzina e l’olio necessari per lasciar Lodrino dopo il suo volo su Milano.
Se Bassanesi è perseguito in virtù del decreto del 1920, il Consiglio federale puô o deferirlo alla Corte penale federale, o delegare il procedimento al Cantone. La prima via presenta delle condizioni di sicurezza che la fanno preferire senz’esitazione alla seconda. Essa risponde, inoltre, al voto del Governo ticinese.
L’applicazione dell’articolo 41 del Codice penale federale permetterebbe di punire più severamente il delinquente e i suoi compartecipi. Essa permetterebbe soprattutto di comprendere nel procedimento gl’individui che hanno redatto e stampato i manifesti trasportati da Bassanesi e che verosimilmente si trovano in Isvizzera. D’altra parte, questa via presenta due inconvenienti. Anzitutto, l’applicabilità del detto articolo puô essere contestata; la difesa non mancherebbe d’invocare che nè l’imperatore Carlo6 nè Schoeller7 furono perseguiti, benchè avessero commesso degli atti presentanti numerose analogie con quello di Bassanesi. In secondo luogo, il giudizio dell’affare dovrebbe essere deferito alle Assise federali, dove la difesa farebbe il processo del fascismo e, secondo la composizione della giuria, potrebbe ottenere un’assoluzione.
Conforme alle conclusioni del Ministero pubblico federale, il Capo del Dipartimento di giustizia e polizia ha proposto al Consiglio federale di rinunziare alla via dell’articolo 41 del Codice penale federale e d’ordinare un’istruzione per infrazione al decreto che regola la circolazione aerea.
Dopo discussione, il Consiglio ha dichiarato di approvare queste conclusioni, le quali sono adottate nella seduta di oggi nella forma seguente:
II Consiglio federale svizzero,visti gli atti delle indagini iniziali compiute dal Ministero pubblico della Confederazione e dalla Direzione di polizia del Cantone Ticino contro Giovanni Bassanesi, di Aosta, nato nel 1905, maestro, presentemente detenuto nel penitenziario di Lugano, e compagni, visto il rapporto del Procuratore generale della Confederazione del 6 agosto 1930 e la proposta del Dipartimento di giustizia e polizia del 14 agosto 1930,
considerato quanto segue:
1. Le norme del diritto internazionale non permettono ehe un aeromobile straniero compia un volo di carattere offensivo nello spazio aereo di un altro Stato. L’atto compiuto da Bassanesi, il quale, contravvenendo al suddetto divieto del diritto internazionale, è partito con un aeromobile francese dal nostro territorio ed ha compiuto un volo nello spazio aereo di uno Stato estero per gettarvi manifesti rivoluzionari, costituisce una violazione del territorio di quello Stato (art. 41 del Codice penale federale).
Per ragioni di opportunité, in considerazione specialmente del risultato delle indagini iniziali, si rinunzia a perseguire giudiziariamente quest’infrazione. Il carattere offensivo del volo potrà essere considerato corne una circonstanza aggravante per i reati contro il regolamento sulla circolazione aerea.
2. Bassanesi ha trasgredito il regolamento sulla circolazione aerea in Isvizzera per il fatto ehe, prima di compiere il suo volo nello spazio aereo estero e al suo ritorno dall’estero è atterrato in un luogo vietato, omettendo di chiedere istruzioni all’ufficio federale dell’aeronautica per il tramite dell’autorità locale di polizia e di mettersi sotto la vigilanza di quest’ultima insieme col secondo passeggero dell’aeromobile, con Paeromobile stesso e con il suo contenuto. Un’altra trasgressione consiste in cio ehe egli non possedeva nè il certificato di idoneità definitivo, né un elenco dei passeggeri, menzionante quello partito con lui a volo da Lodrino nè un inventario delle merci (stampati) prese con sè a bordo (art. 19, num. 3, 4 e 6, art.20 e 37 del decreto del Consiglio federale ehe regola la circolazione aerea in Isvizzera, del 27 gennaio 19208, convenzione provvisoria ehe regola la circolazione aerea tra la Svizzera e la Francia, del 9 dicembre 1919/1° maggio 19209).Le infrazioni aile disposizioni sulla circolazione aerea sono aggravate dal fatto che il pilota dell’aeromobile si è servito del nostro territorio per violare la sovranità territoriale di uno Stato estero, compromettendo cosi la sicurezza esterna délia Confederazione. Dall’ulteriore inchiesta risulterà se siano state commesse altre contravvenzioni aile disposizioni regolanti la circolazione aerea.
3. Bassanesi ha in pari tempo violato diverse disposizioni disciplinari délia legge sulle dogane e delle sue ordinanze esecutive, per cui la Direzione generale delle dogane dovrà infliggergli una multa disciplinare.
4. Le persone ehe hanno aiutato Bassanesi prima, durante e dopo la sua azione, devono essere perseguite come compartecipi.
Visti l’art. 4 délia legge federale sulla procedura penale federale del 27 agosto 1851, l’art.44 del codice penale federale del 4 febbraio 1853 e l’art. 38 del suddetto decreto del Consiglio federale del 27 gennaio 1920, risolve:
1. Si rinunzia a un’azione giudiziaria contro Giovanni Bassanesi e compartecipi, per violazione territoriale (art. 41 del Codice penale federale).
2. Il giudizio sulle contravvenzioni contro il decreto del Consiglio federale del 27 gennaio 1920 ehe regola la circolazione aerea in Isvizzera e sulla partecipazione a questi atti, è deferito alla Corte penale federale.
3. Il Procuratore generale della Confederazione è incaricato di ordinäre l’istruzione preparatoria contro Bassanesi e compartecipi.
In pari tempo si risolve di pubblicare il seguente comunicato...10
- 1
- E 1004 1/323. 1.Absent: Meyer.↩
- 2
- Cf. no 30 n.2.↩
- 3
- Du 6 août 1930 (E 2001 (C) 2/38).↩
- 4
- Cf. RO, 1920, vol. 36, pp. 177-186.↩
- 5
- Quiconque viole un territoire étranger ou commet tout autre acte contraire au droit des gens, est puni de l’emprisonnement ou de l’amende.↩
- 6
- Charles 7er de Habsbourg, empereur d’Autriche-Hongrie, réfugié en Suisse en 1919. Sur les négociations préparant sa venue en Suisse cf. vol. 7/1, nos 44, 49, 244 et 250. En 1921, malgré les promesses faites au Conseil fédéral, il essaye à deux reprises de rejoindre la Hongrie pour restaurer la monarchie. Cf. RG, 1921, p. 49. Dans les fonds des Archives fédérales cf. surtout E 2001 (B) 3/49 et Nachlass Schulthess, J. 1.6.1/4.↩
- 7
- A. Schoeller, industriel zurichois, avait utilisé en 1915 la valise diplomatique suisse pour faire passer en France une somme de 10 millions de francs destinée à acheter le quotidien Le Journal pour lui faire faire de la propagande en faveur de l’Allemagne. En 1918, le Conseil fédéral avait exprimé à Schoeller un blâme formel. (Cf. E 2001 (B) 1/3 et E 21/13912.)↩
- 8
- Cf. n.4 ci-dessus.↩
- 9
- En réalité, cette convention est entrée en vigueur le 1er mars 1920. Cf. RO, 1920, vol. 36, pp. 107-112.↩
- 10
- A l’issue de la séance, le communiqué suivant est remis à la presse: Le Conseil fédéral, après avoir examiné s’il y avait lieu d’engager des poursuites pénales contre Bassanesi Giovanni et ses complices pour le vol du 11 juillet et recherché les bases sur lesquelles elles pouvaient être établies, est arrivé, dans sa séance de ce jour, aux conclusions suivantes. La poursuite de délits politiques n’a lieu que sur décision du Conseil fédéral. Or l’instruction de police judiciaire a prouvé à ce dernier d’une façon indubitable, en dépit des dénégations opiniâtres de Bassanesi, l’existence d’une série d’infractions à l’arrêté du Conseil fédéral du 27 janvier 1920 sur la réglementation de la circulation aérienne en Suisse, infractions commises, avec le concours de tiers, par Bassanesi et son compagnon au cours du vol de Lodrino à Milan. Par contre, les faits permettant d’appliquer l’article 41 du code pénal fédéral - violation d’un territoire étranger ou commission de tout autre acte contraire au droit des gens - ne sont pas éclaircis dans leurs détails. Une poursuite engagée sur cette base pourrait, tant dans l’instruction qu’au cours des débats, donner lieu à des complications et à des retards sans que les faits pussent être tirés complètement au clair. En outre, il faudrait mettre en mouvement le lourd appareil des assises fédérales. Pour ces motifs, le Conseil fédéral renonce à ordonner des poursuites sur la base de l’article 41 du code pénal fédéral. Le juge n’en pourra pas moins frapper les infractions aux dispositions sur la circulation aérienne de peines pouvant atteindre un an d’emprisonnement et 10000 fr. d’amende. Rien ne l’empêchera, cela va de soi, en mesurant la peine, de considérer que l’aviateur, en se livrant à une activité séditieuse au cours de son vol sur un territoire voisin et ami, a abusé gravement de l’hospitalité suisse et que ses complices ont aussi dû se rendre compte combien de pareils actes devaient troubler les relations de bon voisinage. Pour marquer l’importance qu’il accorde à cette affaire au point de vue des intérêts de la Confédération, le Conseil fédéral a décidé de déférer le jugement des actes incriminés à la cour pénale fédérale, alors qu’il lui eût été loisible de la déléguer à la justice cantonale. Ainsi l’afTaire passe de la compétence du Conseil fédéral dans celle du juge d’instruction fédéral et des autorités judiciaires (E 1004 1/323).↩
Tags
Italie (Autres)
Affaire Bassanesi (1930)