Classement thématique série 1848–1945:
I. RELATIONS BILATÉRALES
I.2. Autriche
I.2.2. Réfugiés
Abgedruckt in
Diplomatische Dokumente der Schweiz, Bd. 1, Dok. 12
volume linkBern 1990
Mehr… |▼▶Aufbewahrungsort
Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv, Bern | |
▼ ▶ Signatur | CH-BAR#E2#1000/44#339* | |
Alte Signatur | CH-BAR E 2(-)1000/44 35 | |
Dossiertitel | Eidg. Truppen im Kanton Tessin, Aufgebot und Entlassung, Nov. 1848 - Juni 1849 (1848–1849) | |
Aktenzeichen Archiv | B.252.1.1 |
dodis.ch/41011
Abbiamo ricevuto la vostra lettera del 6 corrente2 con l’acchiusa copia di quella da voi diretta ai commissari federali qui stanzianti.3
Nulla poteva giungerci ehe facesse maggior contrasto colla nostra aspettativa non solo ma collo stato del paese.
Non disconosciamo ehe il vostro linguaggio è benevolo ma con un benevolo linguaggio minacciate il cantone di una occupazione militare.
Quantunque avvezzi da alcun tempo aile più sinistre prevenzioni da parte dei nostri Confederati, longe eravamo dal sospettare ehe un simil atto per parte vostra ci potesse essere indirizzato.
Imperocchè è basato sopra fatti ehe non sono.
Non basta, o Signori Présidente e Consiglieri federali, ehe un fatto sia allegato; conviene prima di condannare ehe egli sia provato. Voi non ci avete nemmeno uditi; ma visto ehe nelle note di un generale austriaco vengono esposte delle querele a carico del Ticino4, voi, ritenuta vera ogni cosa, ammessa solo qualche esagerazione, fate al governo e al popolo ticinese le più severe comminatorie.
Noi lagnandoci di questo procedere ci faremo a discorrere sopra ognuno dei diversi fatti, ehe servano di base aile esposte querele.
1° Che Mazzini non sia più nel cantone è cosa pressochè certa.
Che fosse nel cantone all’epoca del reclamo è quello che non è punto provato. Che un suo agente sia stato trovato presso Chiasso che cosa prova?
Forse che un tal agente non poteva partire dal Piemonte o da altro luogo qualunque piuttosto ehe dal Ticino.
E se anche fosse stato qui quale conseguenza a danno del Ticino di cui le autorité hanno esaurito ogni mezzo per iscoprirlo ed allontanarlo.
Se egli avesse deluso la vigilanza del governo cantonale non avrebbe egli maggiormente delusa la vigilanza deU’autorità federale qui presente nelle persone dei rappresentanti federali forti delle facoltà loro accordate, forti per una imponente quantità di battaglioni?
2° Che degli scritti rivoluzionari entrino nella Lombardia è cio che non vorremmo negare, ma che essi scritti o stampati entrino dal Ticino è cio che non potremmo di leggeri ammettere.
Dietro le informazioni prese pochissimi di tali scritti circolano nel cantone e si ottenne la prova, come di recente communicammo ai commissari federali, che essi provengono dall’estero.
Noi abbiamo dato gli ordini ai comuni di vegliare attentamente a ehe una taie introduzione sia impedita, e non solo abbiamo dato gli ordini, ma di presenza abbiamo fatto ineulcare per mezzo di appositi delegati l’importanza dell’oggetto e la gravezza délia responsabilità in caso di incuria o peggio di connivenza.
Ma, o Signori, v’ha un limite nelle cose, e quando le autorità hanno coscienziosamente ed oculatamente sorvegliato esse non ponno essere tenute di fare ciö ehe umanamente è impossibile. Ora non è possibile l’impedire che penetri persona o cosa nello stato lombardo come non è possibile il togliere ogni clandestine communicazione tra la sponda svizzera e la sponda germanica del Reno, fosse pur custodita da un folto cordone militare. E infine se 1’ Austria istessa ehe adopera a ciö a sussidio dei corpi di finanza degli interi corpi d’armata non puo impedire la dannosa introduzione come ne impediremo noi l’uscita?
3° Il contrabbando di armi e sopra a una scala smisurata è un fatto l’insussistenza del quale è provata in un modo luminoso. Oltrechè la cosa in se era fuor d’ogni verosimiglianza dall’adduzione dell’accusa concreta verso i fratelli fu Paolo Soldini, di Chiasso si potè eruire da quali false apparenze ebbe origine la falsa supposizione.
I commissari federali minutamente informati delle circostanze già debbono avere edotti del fatto.
4° I comitati politici fra gli emigrati furono da noi proibiti e disciolti fin dai primi ordii dell’emigrazione.
Di un comitato lombardo segreto al caffè Terreni non si ebbe mai alcun sentore. Bensi di persone ehe senza mistero sussudiavano i lombardi privi di mezzi di sussistenza transitanti per il Ticino. Non abbiamo creduto doverci opporre a questa azione benefica.
Imperocchè i Lombardi emigrati o disertori una volta sul territorio ticinese ne debbono a tenore del decreto federale5 essere allontanati.
Per allontanarli non vi possono essere ehe tre vie: o la Svizzera interna, o il Piemonte o la Lombardia stessa da cui provengono.
Ma se sono senza mezzi di sussistenza gli emigrati, Uri li respinge, i Grigioni li respingono, tutta la Confederazione li respinge!
I documenti abbondano troppo per provar questo fatto, fra gli altri la vostra lettera dell’ll dicembre.6
Bisogna dunque sciegliere tra il respingere i miseri in Lombardia o l’avviarli in Piemonte. Ma l’umanità lascia ella libera la scelta? Se adunque per sortire dal Ticino gli emigrati e i disertori debbono necessariamente andare in Piemonte; se voi stessi anzi ce lo inculcaste! in quai guisa di cio potrà farsi un aggravio al Ticino?
Ora il comitato di sussidio ha cessato, ma il sussidio viene per nostro ordine accordato: poichè non sapremmo come si potrebbero questi miseri lasciar morir di fame.
5° Quando si raffronta il numéro di 370 circa emigrati ehe hanno chiesto di poter continuare la dimora per più o meno tempo col numéro delle migliaia ehe prima hanno soggiornato, se si considéra ehe al 5 novembre erano ancora 2393 i maschi adulti non si puo non acquietarsi perfettamente. Perciocchè le domande rappresentano appunto il residuo costituito dagli invalidi, da quelli che in forza di parentela e di amieizia sono quasi parti di qualche famiglia tieinese, da quelli ehe dati ad un arte o mestiere stanno nel Ticino non perché questa terra serve a fine politici ehe non hanno, ma perché vi trovano il loro alimento.
A questo riguardo nulla noi abbiamo a rimproverarci. Dal decreto 5 dicembre7 sino alle misure ehe oggi ne completano l’esecuzione nulla abbiamo fatto se non d’accordo o per disposizione dei commissari federali.
Ed ora appunto facciamo eseguire l’allontanamento di tutti gli emigrati ehe dai commissari federali non ebbero esplicita autorizzazione alla dimora. Non abbiamo mai disconosciuta in cio la competenza federale. Richieste o quando la giustizia, l’umanità ci invitavano a parlare abbiamo dato il nostro coscienzioso parere: quando invece abbiamo ricevuto vostre positive disposizioni o dei vostri commissari le abbiamo eseguite.
Signor Présidente, Signori Consiglieri federali, ecco quali sono i fatti. Non crediamo ingannarci supponendo ehe se li aveste conosciuti la vostra lettera del 6 corrente non sarebbe stata scritta o sarebbe stata scritta in altro tenore. Voi li vedeste asserti nelle note del generale austriaco e li avete tenuti per veri.
Ed è cio di ehe ci lagniamo.
Ci pare, o Signori, che il governo ed il popolo di un cantone, prima di essere minacciati come voi lo fate, abbiano diritto almeno ad essere uditi.
Nè il governo, nè il popolo tieinese intendono arrogarsi il diritto di dichiar [are]la guerra, nè il governo nè il popolo intendono compromettere nemmeno indirettamente la Confederazione.
All’epoca délia disfatta degli Italiani il Ticino d’accordo colla Confederazione pratico e difese un diritto antico quanto sacro quello di dare asilo ai rifuggiti politici. Quando negli ultimi di ottobre di questo beneficio si fece abuso colF insano tentativo délia valle Intelvi; se il Ticino non impedi le irruzioni non l’impedï l’autorità federale disponente di numerosi battaglioni a questo scopo qui stanziati.
Ma il Ticino spontaneamente puni i rifuggiti colpevoli di questo abuso allontanandoli dal cantone. Nè l’ordine fu inefficace ehe il numéro di 2400 al 5 novembre riducevasi in sul finire di quel mese a meno ehe 800. Se fra il governo tieinese e i rappresentanti federali vi fu lotta in quella occasione essa aveva per oggetto non di salvare i colpevoli ma di non punire gli innocenti.
E nel dissenso il Ticino appello alla suprema autorité federale.
Stranamente di questo appello gli si fece una colpa. E quando l’Assemblea federale emise la sua decisione benchè contraria, come di giusta di lei competenza, la rispetto.
Protestando la esegui.
Ma nell’esigere la verace e leale esecuzione, vi sono certi limiti.
Quando il governo ha preso le necessarie disposizioni, quando gli emigrati sono allontanati, quando il commercio delle armi è sottoposto a rigorosa sorveglianza, quando si impedisce coi mezzi a disposizione l’introduzione di scritti incendiari, quando si comminano ai Comuni severe risponsabilità qualcosa si puo pretendere più in là?
Voi avete veduto più sopra come le nostre disposizioni siano lunge dall’essere inefficaci.
Ma voi esigete ehe l’efficacia di nostri ordini sia provata colla cessazione delle querele austriache. Voi ci fate sentire ehe sfondate o no le lagnanze dei generali austriaci ci attireranno danni e rappresaglie contro le quali debb’essere nostro impegno il saperci guarantire. E per sopragiunta se la Confederazione dovesse trovarsi implicata per farsi rispettare, ci minacciate di schiacciarci col peso di una militare occupazione.
Contro queste proposizioni Noi protestiamo dal fondo dell’animo nostro.
Dunque un generale austriaco non avrebbe ehe a scrivere una nota contenente volgari gravami perché noi fossimo fatti segno al più odioso trattamento! E non già da un generale dipenderebbe la nostra sorte ma da un uomo di quella vile tempra a cui (trattandosi di paese straniero) il generale sarebbe astretto attingere le sue notizie.
Signori, non puè essere cosï. Noi abbiamo sempre creduto, e non abbiamo perso la credenza, ehe la Confederazione, facendo ragione a quanto vi puo essere di fondato nelle estere esigenze, saprà respingere le infondate o oltracotanti. Che debbano essere impedite le irruzioni armati, ehe sieno impediti i comitati ostili, che sieno allontanati gli emigrati irrequieti tutto questo sta. Che il commercio delle armi sia disciplinato e sorvegliato è quello che pur abbiamo fatto, ma che la Svizzera sia mallevadrice che nessun arma (cosï dicasi degli stampati) penetri nel suolo lombardo, che a cio ella debba levare milizi per farne cordoni e ehe in difetto della Svizzera lo faccia il Ticino, ed esaurisca le sue finanze, cio è quello che ragionevolmente niuno puo esigere, niuno puo imporre. Il commercio delle armi, voi dite, non è libero in tempi straordinari; testimonio le armi dirette al Sonderbund, ehe i Ticinesi in uno slancio patriotico arrestarono.
Se quel paragone valesse, o Signori, sarebbe perfettamente libero il mandare armi in Lombardia. Mentrecchè in quell’occasione, 1’Austria mando armi ai nostri nemici e noi sul nostro territorio le arrestammo, siccome lecito sarebbe all’Austria l’arrestare le armi che pel suo territorio s’incamminassero al Piemonte.
Se altri fatti valessero a stabilire un’opinione: si potrebbe dire che i mercanti inglesi vendono armi non solo ai terzi ma ai loro nemici medesimi belligeranti, cosi come il marito di Maria Teresa vendeva il grano a Federico il Grande che era in guerra coll’impératrice.
Ed è appunto un diritto dei neutri il commerciare con chiunque sia in guerra siccome è dovere d’ogni potenza di garantire se stessa contro l’introduzione di qualsiasi cosa dannosa nei suoi stati.
Se in cio decise altrimenti la Confederazione noi dobbiamo rispettare la sua decisione e vi ci conformiamo; ma almeno non si esagerino principii esagerati, non si sorta délia neutralità per un’altra via e sopratutto non s’incrudelisca contro un cantone confederato.
Per cio che l’articolo 57 délia Costituzione federale8 dà alla Confederazione il diritto di rimandare gli stranieri che compromettono la sua sicurezza interna od esterna, non ne viene che tutti i mezzi sieno leciti; non ne viene perciö che non debba essere osservato e respettato l’articolo 59 che garantisce le liberté e i diritti del popolo, i diritti costituzionali dei cittadini.
La Confederazione ha la sua competenza; ma ai cantoni è pur riservata la loro. Ma fortunatamente questa è una questione oziosa; e l’esecuzione data di buona fede al decreto 27 novembre p. p. dell’Assemblea federale e in genere la condizione del paese ci dispensano da teoriche discussioni.
I diversi rapporti ehe dopo la vostra lettera del 6 debbono avervi fatto pervenire i vostri commissari federali10 debbono avere chiarito gli errori di fatto ehe ne furono l’occasione; e debbono in conseguenza avervi persuasi dell’inopportunità di minacce ehe lunge dall’eccitare la nostra attività, non potrebbero se non produrre il più fatale scoraggiamento.
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